COMUNITA’ MONTANA DEL BRENTA

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STATUTO

 

 

 

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PARTE INIZIALE

Principi Generali

 

TITOLO I: LA COMUNITÀ MONTANA

CAPO I: ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 Costituzione, denominazione e natura giuridica

1. Tra i Comuni montani di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario, Solagna, Valstagna e i comuni parzialmente montani di Bassano del Grappa, Pove del Grappa e Romano d'Ezzelino, ricadenti nella zona omogenea n.15, così definita dalla vigente normativa regionale in materia, è costituita la Comunità Montana del Brenta, Ente locale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

ART. 2 Sede

1. La Comunità ha la propria sede legale in Carpanè di San Nazario, Palazzo Guarnieri.

ART. 3 Segni distintivi

1. La Comunità Montana del Brenta ha un proprio simbolo con le seguenti caratteristiche: "leone di San Marco, con spada e libro chiuso, che emerge da due cime stilizzate".

2. La Comunità Montana del Brenta ha inoltre una propria bandiera formata da un drappo verde, grecato da ambedue i lati verticali, solcato da una fascia blu di due segmenti che scendono obliquamente dall'alto verso il basso e formano un angolo retto con il vertice rivolto verso l'asta. A destra della fascia blu sono disposti, a schema di rombo, gli stemmi dei comuni facenti parte della Comunità Montana del Brenta e nel centro è collocato lo stemma della Comunità Montana stessa.

ART. 4 Albo delle pubblicazioni

1. La Giunta della Comunità individua nella sede legale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo delle pubblicazioni" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario della Comunità cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi di un dipendente e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 5 Notificazioni

1. La Comunità Montana per le notifiche di atti propri, aventi validità nell'ambito del proprio territorio, si avvale dei messi notificatori dei Comuni.

ART. 6 Finalità ed obiettivi

1. La Comunità Montana si propone la valorizzazione umana, sociale, culturale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e perseguendo i seguenti obiettivi:

a) la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano nonché la tutela dell'ambiente;

b) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra Comunità Montane e Comuni con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui sono dotati;

c) la promozione della unione dei Comuni nonché della fusione di tutti o parte dei Comuni associati;

d) la programmazione, nell'ambito della programmazione regionale e provinciale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico, finalizzata anche a favorire la residenzialità;

e) la gestione associata dei servizi comunali;

f) il sostegno alle iniziative di natura economica, produttiva e turistica rivolte alla incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi;

g) la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica.

2. Promuovere ed attuare ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al comma precedente.

3. La Comunità Montana si propone inoltre la salvaguardia dei propri ambiti territoriali al fine della conservazione e della valorizzazione di peculiari aspetti storici, ambientali, culturali ed economici.

PARTE FUNZIONALE

Funzioni, Programmazione, Cooperazione e Partecipazione

TITOLO I: FUNZIONI

CAPO I: ATTRIBUZIONI

ART. 7 Funzioni di competenza

1. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché agli interventi stabiliti dalle normative comunitarie, spetta alla Comunità Montana:

a) esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;

b) adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti in armonia con la programmazione regionale provinciale;

c) adottare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo socio-conomico;

d) individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che possano concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;

e) concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;

f) favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di ciascuna Comunità Montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;

g) attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.

2. E’ altresì affidato alla Comunità Montana, con le procedure individuate dal successivo Art. 57 l'esercizio associato di funzioni proprie e di servizi nei settori di competenza, da parte dei Comuni compresi nella propria zona omogenea individuata all'Art. 2 della L.R. 19/1992.

3. I Comuni di cui al comma 2 organizzano inoltre, a livello di Comunità Montana, l’esercizio associato di funzioni a essi delegate.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che individua le funzioni, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.

5. I Comuni di cui all'art. 2 della L.R. n. 19192, classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità Montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'art. 4 della L. n.93/1981, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della L. n.93/81, sono regolati da apposita convenzione.

6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di area intercomunale che superino l'ambito territoriale della zona omogenea rnontana, la Comunità Montana può essere delegata, da tutti o parte dei propri Comuni, a far parte di Consorzi fra gli Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della L.142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.

ART. 8 Attribuzioni di delega

1. La Comunità Montana può essere destinataria di funzioni amministrative delegate dalla Regione con leggi regionali di settore e con particolare riferimento ai settori primario, economico- sociale, culturale, all'ambiente ed al territorio.

2. Può altresì risultare destinataria di funzioni proprie e/o delegate dei Comuni associati e della Provincia per delega attribuita dai medesimi, sulla base di un disciplinare approvato con deliberazione apposita dai rispettivi Consigli contenente modi, termini, oggetto, procedure e copertura finanziaria nonché le garanzie specifiche relative allo svolgimento della delega previo protocollo d'intesa con la Comunità Montana.

3. Lo svolgimento delle funzioni delegate si estende alla parte del territorio comunale non classificato montano, anche quando le medesime vengano svolte in forma associata.

TITOLO II: ATTIVITA PROGRAMMATORIA

CAPO I: ATTIVITA PROGRAMMATORIE

ART. 9 Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il Piano pluriennale costituisce il documento programmatico di opere ed interventi nel territorio di competenza della Comunità Montana, attraverso il quale vengono individuati gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico, da elaborarsi in armonia con le linee di programmazione provinciale e regionale.

2. A tale scopo il Piano pluriennale di sviluppo deve contenere:

a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità Montana intende perseguire e i mezzi per l'attuazione;

b) l'individuazione, per ogni settore, del tipo di interventi e del presumibile costo degli investimenti.

3. Il Piano pluriennale ha durata triennale e le sue indicazioni debbono trovare riscontro operativo nel bilancio pluriennale dell'Ente esso può sviluppare i propri effetti sull'intero territorio dei Comuni associati ancorché classificati parzialmente montani.

ART. 10 Formazione ed approvazione

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico è predisposto nella fase progettuale a cura della Giunta.

2. La Giunta, in sede di formazione del piano, attiva forme di consultazione con i Comuni, associazioni, enti e soggetti socio-economici presenti nel proprio territorio.

3. Il Piano Pluriennale viene adottato dal Consiglio con apposita deliberazione e quindi pubblicato al proprio Albo ed a quello di ciascuno dei Comuni associati. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni. Il Consiglio, esaminate le osservazioni e le opposizioni, trasmette il Piano con le proprie eventuali controdeduzioni alla Provincia che lo approva o lo restituisce entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il Piano si intende approvato.

4. Il Piano pluriennale approvato e divenuto esecutivo viene trasmesso alla Giunta Regionale e suo tramite, alla Conferenza Permanente per la Programmazione nelle aree montane.

ART. 11 Variazioni ed aggiornamento

1. Qualora il Consiglio stabilisca di apportare delle variazioni o procedere all'aggiornamento al Piano Pluriennale, per esigenze legate alla ridefinizione degli obiettivi programmatici, adotterà lo stesso procedimento di cui all'articolo precedente, ma con i termini ridotti alla metà.

ART. 12 Programma annuale operativo

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico è attuato a mezzo di programmi annuali operativi che devono contenere le opere e gli interventi da eseguirsi, gli oneri di spesa, nonché la relativa copertura, trovando riscontro operativo nei corrispondenti bilanci d'esercizio.

2. Il Programma annuale operativo viene adottato dal Consiglio in conformità al Piano pluriennale di cui al precedente articolo 10 contestualmente al bilancio annuale di previsione e trasmesso alla Giunta Regionale entro il 30 marzo di ciascun anno.

3. Approvato e divenuto esecutivo il programma annuale è trasmesso alla Giunta Regionale e suo tramite, alla Conferenza Permanente per la programmazione nelle aree montane.

TITOLO III: COOPERAZIONE

CAPO I: CONVENZIONI

ART. 13 Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, nonché per la realizzazione di specifici programmi, la Comunità Montana può stipulare con i Comuni associati, con le altre Comunità Montane, con la Provincia, la Regione e con altri soggetti pubblici, apposite convenzioni.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure, finanziamento, obblighi e garanzie per la propria realizzazione.

3. Mediante la convenzione, previa intesa programmatica, può essere previsto l'esercizio associato di funzioni proprie con le Comunità Montane contermini.

PARTE STRUTTURALE

Organi, Uffici e Servizi: competenze e funzionamento

TITOLO I: GLI ORGANI ELETTIVI

ART. 14

Organi elettivi della Comunità Montana

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Comunità Montana e il Presidente del Consiglio, qualora eletto.

CAPO I: IL CONSIGLIO

ART. 15

Definizione

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana.

2. Il Consiglio si riunisce di norma nella Sala Consiliare della Comunità.

3. Qualora la Giunta lo ritenga opportuno, il Consiglio si può riunire in una delle sedi comunali dei Comuni che la costituiscono.

ART. 16 Elezione, composizione e durata in carica

1. Il Consiglio della Comunità Montana, nel rispetto dei limiti stabiliti dal 5° comma dell’articolo 32 del T.U.E.L. n. 267/2000 e al fine della salvaguardia del principio di rappresentanza delle minoranze, è composto da Sindaci, assessori e consiglieri comunali eletti dai Consigli comunali con il sistema del voto limitato in numero tre per ogni ente.

1-bis. Al fine di garantire condizioni di pariteticità dei comuni partecipanti, l’elezione di tre consiglieri avviene anche quando nel comune sia stata ammessa e votata una sola lista.

2. La durata in carica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

3. Il Consiglio dura in carica sino alla costituzione del nuovo, limitandosi, dopo la scadenza della maggioranza dei Consigli comunali che hanno eletti i propri rappresentanti, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 17 Attribuzioni

1. Oltre le specifiche competenze previste da leggi nazionali e regionali, al Consiglio competono i provvedimenti di carattere generale che rientrano negli scopi comunitari e precisamente:

a) Statuto e sue integrazioni e modificazioni a sensi dell'art. 6 della L.R. 3.7.1992 n. 19;

b) Nomina del Tesoriere;

c) Nomina del Presidente della Comunità Montana, della Giunta, del Presidente del Consiglio, del Revisore dei Conti e costituzione delle Commissioni Consiliari"

d) Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni;

e) Relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi;

f) Protocolli d'intesa;

g) (abrogato)

h) Definizione e disciplina degli istituti di cooperazione e partecipazione;

i) Contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;

l) Nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso Enti, nel caso in cui è d'obbligo la rappresentanza della minoranza;

m) Piani urbanistici generali ed attuativi, su delega dei Comuni;

n) Partecipazione a consorzi, su delega dei Comuni;

o) Costituzione e partecipazione a società di capitali.

p) Convenzioni con i Comuni associati, con le altre Comunità Montane, la Provincia, la Regione e con altri soggetti pubblici;

q) Regolamenti con esclusione di quelli relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e di contabilità.

ART. 18 Revoca di rappresentanti

1. Il Consiglio può revocare i propri rappresentanti nominati presso Enti, Aziende ed Istituzioni qualora essi non partecipino, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organismo presso cui sono eletti, ove ciò non contrasti con quanto previsto dai rispettivi statuti.

ART. 19 Prima adunanza - Consigliere Anziano

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio avviene su convocazione e sotto la presidenza del Consigliere anziano, intendendosi per tale il Consigliere maggiore di età.

2. Detta adunanza va convocata nel termine di 30 giorni dall'ultima delibera esecutiva di nomina, pervenuta al protocollo della Comunità, con avvisi da spedirsi almeno 7 giorni prima della seduta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Essa è riservata alla convalida degli stessi, alla eventuale elezione del presidente del Consiglio, del vice presidente del consiglio, nonché all’elezione del Presidente della Giunta e degli Assessori.

4. La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discutono le cause ostative alla convalida.

5. Tanto per la convalida degli eletti, quanto per l’elezione del Presidente del Consiglio, del vice Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli assessori, si procede con votazione palese.

ART 19-bis Presidenza del Consiglio

  1. La presidenza del Consiglio può essere attribuita ad un consigliere eletto nella prima seduta del Consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento.
  2. Il regolamento può prevedere l’organizzazione e i compiti della presidenza nonché l’attribuzione delle funzioni vicarie.
  3. Qualora il Presidente del Consiglio non sia eletto, le sue funzioni sono svolte dal Presidente della Comunità Montana.

ART. 20 Funzionamento

1. Il Consiglio è convocato in via ordinaria dal Presidente del Consiglio, cui compete fissare il giorno della seduta, a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo, concordato con il consigliere, che garantisca la prova dell’avvenuto invio, da spedirsi almeno 7 giorni prima dell'adunanza o consegnati ai Consiglieri negli stessi termini di tempo.

2. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta rilasciata al dipendente.

3. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica.

4. In tali casi l'adunanza deve aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. Nei casi d'urgenza è necessario che l'avviso col relativo elenco sia consegnato almeno 24 ore prima ma in questo caso, se la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno seguente.

6. Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri.

Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

9. Le deliberazioni consiliari vengono assunte di norma con votazione in forma palese, salvo le specifiche diverse disposizioni di legge, del presente statuto e regolamentari.

ART. 21 Ordine del giorno e consegna

1. L’elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente del Consiglio salvo nel caso di convocazione straordinaria, nel quale la determinazione degli argomenti da discutere avviene su indicazione dei Consiglieri che hanno promosso la seduta a sensi dell'art. 20 - comma 3.

2. L: avviso di convocazione con l'allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo della Comunità e dei Comuni che ne fanno parte:

a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza quando il Consiglio sia convocato in via ordinaria o straordinaria;

b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza quando il Consiglio sia convocato in via d'urgenza.

ART. 22 Numero legale e verbalizzazione delle sedute

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, debbono essere esclusi i Consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione o la non partecipazione al voto.

3. Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.

4. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi risultano eletti i Consiglieri che ottengono maggior numero di voti, esclusi i casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza che provvede alla preventiva proposta nominativa o l'elezione sia prevista con voto limitato. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

5. Di ogni seduta del Consiglio, previa registrazione magnetofonica da conservare agli atti per un periodo stabilito nel regolamento sul funzionamento del consiglio, sono redatti, a cura del Segretario della Comunità, i verbali delle deliberazioni assunte, contenenti le sintesi degli interventi, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e l'esito delle relative votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente o da chi ha presieduto legalmente la seduta e vengono approvati dal Consiglio, di norma, nella seduta successiva.

ART. 23 Commissioni Consiliari

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, da apposito Regolamento.

3. Le commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

CAPO II: I CONSIGLIERI

ART. 24 Funzioni

  1. Il Consigliere esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
  2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
  3. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo le forme stabilite dal regolamento.
  4. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Presidente della Giunta anche mediante delega.
  5. Per l’espletamento del proprio mandato i Consiglieri, con le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Comunità, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dalla medesima, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

ART. 25 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

2. I Capigruppo Consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Presidente della Comunità Montana sui documenti programmatici e finanziari, preventivamente dell'esame del Consiglio, nel corso di un'apposita riunione. I Capigruppo esprimono inoltre il proprio parere sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità, effettuata dallo stesso quando il Consiglio convocato non provvede.

3. I singoli Consiglieri che non si riconoscono nei gruppi consiliari coincidenti con le formazioni partitiche, possono costituirsi in gruppo misto.

ART. 26 Dimissioni

  1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica indirizzata al Sindaco del proprio comune e al Presidente del Consiglio. Nel caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, queste vanno indirizzate al Sindaco e al Vice Presidente del Consiglio. Le dimissioni del Presidente della Comunità Montana vanno indirizzate al Sindaco e al Segretario della Comunità Montana.
  2. Esse, qualora non comunicate direttamente dall’interessato al Sindaco, sono comunicate dal Presidente del Consiglio entro 8 (otto) giorni al comune di appartenenza del dimissionario affinchè venga provveduto alla sostituzione.
  3. Le dimissioni sono inoltre comunicate al Consiglio della Comunità Montana nella prima seduta successiva alla loro accettazione da parte del proprio Consiglio Comunale.
  4. L’accettazione delle dimissioni compete al Consiglio comunale che ha eletto il consigliere.
  5. Le dimissioni presentate sono irrevocabili.
  6. La seduta nella quale si provvede in merito è pubblica, il voto palese.

ART. 27 ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei consiglieri

  1. Non possono essere eletti Consiglieri della Comunità e se eletti vengono dichiarati decaduti:

  1. coloro che hanno liti pendenti con la Comunità;
  2. coloro che hanno in appalto lavori e forniture a titolo continuativo per la Comunità.

  1. I Consiglieri decadono inoltre, quando successivamente alla nomina, sopravvenga una delle cause previste dal comma precedente o non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.
  2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato da Consiglio della Comunità previa comunicazione dei motivi all’interessato.
  3. La cessazione del mandato di Consigliere Comunale comporta la decadenza della carica di Consigliere della Comunità.
  4. La cessazione della carica di Consigliere della Comunità comporta la perdita dele altre cariche in seno alla Comunità.

CAPO III: LA GIUNTA

ART. 28 Definizione

La Giunta è l'organo di governo della Comunità Montana. I suoi componenti vengono chiamati assessori.

ART. 29 Elezione, composizione

1. La Giunta, assieme al Presidente, è eletta dal Consiglio alla prima seduta e subito dopo la convalida degli eletti.

2. Tale elezione deve avvenire entro i seguenti termini:

a) nel caso di rinnovo dei rappresentanti di tutti i comuni, entro 45 giorni dalla data in cui è pervenuta l'ultima deliberazione esecutiva di nomina dei rappresentanti stessi. Qualora, trascorsi i 45 gg., non siano pervenute le delibere esecutive da parte della totalità dei comuni, l'elezione dovrà comunque avvenire entro i successivi 45 gg. purché nel frattempo siano pervenute le designazioni dei 3/4 dei comuni della comunità.

b) Nel caso di rinnovo parziale, comunque entro 45 gg. dalla esecutività dell'ultima deliberazione di designazione quanto tale rinnovo riguarda la maggioranza dei comuni.

3. L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Assessore ed a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.

4. L’elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute entro il termine di cui al precedente comma 2 e, qualora in nessuna di esse si raggiunta la maggioranza predetta o venga a mancare la nomina dei comuni, ne viene informato il Prefetto per quanto di competenza.

5. La Giunta entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva a termini di legge.

6. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di sette assessori che sono eletti all’interno del Consiglio della Comunità.

ART. 30 Mozione di sfiducia

1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto nei commi precedenti.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. Detta mozione deve essere consegnata ai singoli componenti la Giunta e ai Consiglieri entro cinque giorni dalla sua presentazione.

5. Se il Presidente del Consiglio non procede alla convocazione del Consiglio nei termini di cui sopra, vi provvede il Vice Presidente; qualora anche questi non vi provveda procede alla convocazione il Consigliere più anziano d’età.

6. Il Presidente e gli Assessori intervengono ai lavori della seduta, che si svolge in forma pubblica, partecipando alla discussione e alla votazione.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

8. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta automaticamente le dimissioni.

ART. 31 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è colui che nella lista unica proposta per l'elezione della Giunta segue immediatamente il Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 32 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo e secondo grado.

3. Non possono inoltre far parte della Giunta soci in attività economiche.

ART. 33 Durata in carica e surrogazione

1. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino al momento della sostituzione da parte dei nuovi eletti.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Presidente, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vice Presidente, mentre il Presidente del Consiglio provvede a convocare il Consiglio, per il rinnovo integrale della Giunta ai sensi del precedente art. 29, entro trenta giorni dall'evento o, nel caso di perdita della carica di Consigliere, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione esecutiva della sostituzione dell'interessato con altro componente del Consiglio Comunale di provenienza.

3. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, ovvero, essendo anche questi eventualmente impedito dall'assessore più anziano d'età non impedito.

4. Nel caso di impedimento di tutti i componenti della Giunta, le funzioni saranno assunte da un Consigliere all'uopo delegato.

ART. 34 Competenze

1. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa, su ogni atto che, dalla legge e dal presente statuto, non sia riservato al Consiglio, al Presidente, al Segretario o ai dirigenti.

2. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni del bilancio, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Spettano altresì alla Giunta le deliberazioni di storni di fondi con prelievo dai capitoli destinati a fondi di riserva sia di competenza che di cassa.

ART. 35 Funzionamento

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.

2. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

3. La Giunta delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione.

4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e possono partecipare alle sedute senza diritto di voto esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.

ART. 36 Decadenza

1. La Giunta decade:

a) nel caso di approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia;

b) nel caso di dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei propri Assessori e la decadenza ha effetto dalla elezione della nuova Giunta nei termini di cui al precedente Art. 30.

2. I singoli componenti possono altresì decadere:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto.

b) per il mancato intervento a 3 sedute consecutive del rispettivo consesso senza giustificato motivo.

3. La decadenza dei singoli è pronunciata dal Consiglio.

ART. 37 Revoca degli Assessori

1. Ogni Assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio, su proposta motivata e scritta del Presidente.

2. La deliberazione di revoca può riguardare anche più Assessori, ma non più della metà dei componenti la Giunta.

3. La seduta del Consiglio, da tenersi in forma pubblica, non può aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni addotte dall'interessato, purché pervenute entro dieci giorni dalla consegna della proposta, ovvero prima che sia inutilmente decorso detto termine.

4. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati previa conoscenza dell'eventuale giustificazione prodotta.

5. Per la surrogazione degli Assessori revocati si applicano le disposizioni dell'art. 29 - comma 5 - del presente Statuto.

ART. 38 Dimissioni

1. L'assessore cessa dalla carica in caso di dimissioni. Esse sono presentate al Presidente che ne informa il Consiglio affinché ne prenda atto e provveda contestualmente alla elezione di un nuovo assessore, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

2. Le dimissioni presentate sono irrevocabili.

3. Nel caso di dimissioni di oltre la metà degli assessori, l'intera giunta decade e il Consiglio procede alla loro presa d'atto ed alla contestuale elezione di un nuovo Presidente e della nuova Giunta, entro sessanta giorni dalla presentazione di dette dimissioni.

CAPO IV: IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA

ART. 39 Defìnizione

1. Il Presidente della Comunità Montana è il Presidente della Giunta, è il legale rappresentante dell’ente e ne coordina l’attività.

ART. 40 Elezione e durata in carica

L’elezione e la durata in carica del Presidente osservano le stesse modalità previste dal precedente art. 29 per l'elezione della Giunta.

ART. 41 Attribuzioni

1. Il Presidente rappresenta legalmente la Comunità, convoca e presiede la Giunta e dispone sui seguenti aspetti relativi all'amministrazione dell'Ente:

  1. sovrintende all'attività dell'ente;

b) ha la rappresentanza generale dell'Ente, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;

c) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionari e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi secondo il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

d) coordina e stimola l'attività della Giunta;

e) nomina rappresentanti della Comunità, presso aziende ed istituzioni, quando il Consiglio convocato non provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente incarico, sentiti i capigruppo consiliari;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla Comunità, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

g) ha facoltà di delegare agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario l'esibizione di atti dell'Amministrazione secondo le vigenti norme di legge e regolamentari;

l) propone le materie da trattare nelle sedute del Consiglio;

m) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari;

n) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, potendo intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

o) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti ad Assessori;

p) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo svoltosi in contraddittorio con soggetti privati;

q) abrogato

r) adotta tutti gli altri provvedimento di natura discrezionale e non collegiale che le leggi e lo Statuto non abbiano espressamente demandato alla competenza del Consiglio o del Segretario;

s) informa periodicamente i Consiglieri sulle attività svolte.

t) autorizza il personale dipendente a partecipare, in funzione consultiva, a commissioni di lavoro o di studio interne ed esterne all'Ente.

ART. 42 Decadenza

1. Il Presidente decade nei seguenti casi:

a) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;

b) per la perdita della qualità di Consigliere;

c) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge.

d) per dimissioni di oltre la metà degli Assessori componenti la Giunta;

e) per approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art.30.

f) per dimissioni presentate al segretario della Comunità, dopo la presa d'atto del Consiglio, aventi effetto dopo la nomina del nuovo presidente.

ART. 43 Dimissioni

1. Le dimissioni sono consegnate al Segretario che, previa loro protocollazione, provvede a informarne immediatamente gli assessori.

2. Esse comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

3. Entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il Consiglio ne prende atto e procede contestualmente alla elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

4. Le dimissioni presentate sono irrevocabili. Il Presidente esercita le sue funzioni fino alla presa d'atto delle dimissioni e alla nomina della nuova Giunta e del nuovo Presidente.

5. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni senza che il Consiglio provveda a sensi del precedente comma 3, ne viene informato il Prefetto per quanto di competenza.

TITOLO II: GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I : SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE

ART. 44 Il segretario

1. Il Segretario è l'organo burocratico della Comunità Montana che ne coordina le funzioni amministrative.

ART. 45 Attribuzioni

Il Segretario, nel rispetto delle linee programmatiche ed economiche, delle scelte e degli indirizzi amministrativi, seguendo le indicazioni dei Presidente e degli Organi Collegiali, nonché esercitando la propria autonoma capacità gestionale coordina le funzioni amministrative della Comunità, cura l'istruttoria e l'assunzione dei provvedimenti deliberativi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

2. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterale nell'interesse dell'ente.

3. Al Segretario della Comunità montana può essere attribuita, dal Regolamento, ogni altra funzione che si ritenga utile ai fini dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

4. Il Regolamento disciplinerà i compiti del Vice Segretario anche ai fini di coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Il Segretario inoltre promuove e assegna l'istruttoria ai responsabili dei servizi per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi fissati dall'ente;

6. Sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e nei coordina l'attività.

Art. 45 bis Il direttore generale

1. Il Presidente, per la durata del proprio mandato, può conferire le funzioni di direttore generale al segretario o ad altro soggetto esterno o interno in possesso di adeguata esperienza giuridico-amministrativa.

2. Il Direttore generale svolge la funzione di direzione generale e di altra professionalità determinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Al direttore generale viene corrisposta una indennità "ad personam", fissata dal Presidente, correlata al bilancio dell'ente e commisurata alla specifica qualificazione professionale richiesta.

ART. 46

(abrogato)

CAPO II: SPECIFICHE PROFESSIONALITA

ART. 47 Strumenti per l’ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi e la gestione finanziaria

La Giunta, sulla base di criteri dettati dal Consiglio, predispone uno o più regolamenti per disciplinare:

a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi e l'attribuzione di responsabilità e competenze.

b) le dotazioni organiche nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso l'ente.

c) il regolamento di contabilità.

Art. 48 Vice Segretario

1. La Comunità Montana dispone della figura di Vicesegretario. Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli sostituendolo nei casi di assenza o impedimento e subentrando nei periodi di sede vacante.

2. Lo status giuridico ed economico del Vicesegretario è disciplinato dall'apposito regolamento organico dell'Ente nonché dal regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità gestionali attribuite al medesimo.

ART. 49 Capo ufficio di piano

1. La Comunità Montana dispone della figura professionale di capo ufficio di piano.

2. Lo status giuridico ed economico del Capo ufficio di piano è disciplinato dall'apposito regolamento organico dell'Ente nonché dal regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi ove vengono anche precisate le particolari responsabilità gestionali attribuite al medesimo.

ART. 50 Ufficio tecnico-urbanistico sovraccomunale

1. La Comunità Montana, su delega dei Comuni, assicura, tramite proprio personale e secondo le convenzioni intervenute, il funzionamento degli uffici tecnici comunali.

2. Qualora due o più comuni intendano delegare le funzioni tecnico - urbanistiche alla Comunità, il regolamento provvede a disciplinare le mansioni.

ART. 51 Collaborazioni esterne

1. In assenza di specifiche professionalità o in carenza di organico possono essere assunte professionalità esterne con contratto a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire con l'osservanza delle modalità fissate dalla Legge e dal regolamento sull'ordinamento, degli uffici e dei servizi.

ART. 52

(abrogato)

ART. 53

(abrogato)

TITOLO III: UFFICI E SERVIZI

CAPO I: UFFICI

ART. 54 Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'ente è articolata in "Aree funzionali", comprendenti ciascuna un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi, per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie demandate ad un unico responsabile.

2. Il numero delle aree funzionali è determinato dalla Giunta.

3. Possono essere istituiti uffici e servizi di staff, speciali e per il raggiungimento di finalità di cui al programma amministrativo, individuandone il responsabile.

4. La dotazione organica, le attribuzioni funzionali, nonché le modalità di funzionamento di detti uffici, saranno determinate dalla Giunta nell'ambito dei suoi poteri organizzativi.

ART. 55 Personale della Comunità Montana

1. Il personale della Comunità Montana è disciplinato, secondo la legislazione e la normativa in materia, da apposito regolamento comprendente la pianta organica e le norme sul trattamento giuridico ed economico.

2. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Comunità Montana può utilizzare personale comandato o trasferito da Comuni, Province e Regione, nonché avvalersi degli uffici degli Enti pubblici operanti nel territorio.

ART. 56 Attribuzioni ai responsabili degli uffici, dei servizi e dei procedimenti

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo sulla base dei regolamenti approvati dalla Giunta.

2. Il Segretario, il Vicesegretario, il capo ufficio di piano, i responsabili degli uffici e i responsabili dei servizi, qualora siano per legge, per regolamento o per determinazione della Giunta designati responsabili di procedimenti compatibilmente con la qualifica rivestita, compiono tutti gli atti istruttori, le comunicazioni, proposte, pareri nonché gli atti attuativi dei provvedimenti, anche se aventi rilevanza esterna, tra i quali anche l'ordinazione di beni e servizi e i relativi impegni di spesa.

CAPO III: SERVIZI

ART. 57 Rapporti con i Comuni associati

1. La Comunità Montana assume l'organizzazione e la gestione di servizi attribuitele per delega dai Comuni associati secondo le modalità di cui all'art. 58.

2. L’affidamento di ciascun servizio da parte delle amministrazioni comunali interessate deve avvenire con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale sulla base di apposito disciplinare, previo protocollo d'intesa con la Comunità Montana che preciserà tempi, modi, costi e copertura finanziaria della gestione delegata.

ART. 58 Modalità di assunzione e svolgimento

1. La Comunità Montana provvederà all'assunzione ed allo svolgimento dei servizi comunali delegati secondo i modi e le forme previsti dall'art. 22 della L. 142/90 e da eventuali altre successive disposizioni di legge.

TITOLO IV: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 59 Collaborazione dei cittadini

1. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali è consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare alla formazione di un procedimento che possa incidere nelle loro situazioni giuridiche soggettive.

2. Allo scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio potrà attivare o direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie, senza tuttavia ledere interessi pubblici o di terzi, il procedimento potrà concludersi nei limiti del proprio potere discrezionale con appositi accordi, in forma scritta a pena di nullità, tra l'amministrazione e gli interessati. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni o contratti.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 60 Valorizzazione delle forme associative

1. La Comunità favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. Possono essere attivate forme di consultazioni per l'esame dei problemi specifici e in ogni caso per la formazione del piano pluriennale secondo le modalità dell'art. 61.

3. La Comunità potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone criteri, modi e forme in un apposito Regolamento.

ART. 61 Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza della Comunità ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative la Comunità può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.

2. La partecipazione popolare può attuarsi mediante la consultazione dei cittadini residenti in uno o più comuni su problematiche della Comunità Montana.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte della Comunità.

ART. 62 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria della Comunità che provvederà ad inoltrarle al Presidente.

3. Il Presidente, se l'oggetto dell'istanza, petizione o proposta riguarda specifiche competenze della Comunità Montana, affida le stesse agli organi della Comunità, competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di eventuali contributi esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione entro 90 giorni.

4. Nel caso di cui al comma precedente, copia delle istanze, petizioni o proposte, riguardanti le competenze del Consiglio, sono trasmesse ai capigruppo consiliari. Qualora invece esse riguardino specifiche competenze di comuni o altri enti, il Presidente ne invia copia all'ente interessato qualora il sottoscrittore non vi abbia già provveduto.

5. Il Presidente, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati o al primo firmatario l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 30 giorni successivi al rilascio del parere dell'organo competente sull'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali, con l'indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.

6. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

7. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Presidente motivata comunicazione ai soggetti o al primo firmatario entro i 30 giorni successivi, mentre, nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli Uffici preposti e dei funzionari responsabili.

8. Qualora per il numero dei destinatari o per altre motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale, l'amministrazione provvede con altre forme di pubblicità ritenute idonee.

CAPO II: L’AZIONE POPOLARE

ART. 63 La pubblicità degli atti

1. Gli atti della Comunità sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge, del presente statuto e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese, o il risultato dell'azione amministrativa.

2. La Giunta, al fine di assicurare trasparenze e pubblicità dell'attività dei propri organi può, anche in forma saltuaria, promuovere forme di comunicazione attraverso manifesti, opuscoli, notiziari nonché altri mezzi giornalistici e radio-televisivi anche su proposta del Consiglio.

3. Presso gli uffici della comunità dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, che potrà prevedere anche un rimborso spese, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimento che comunque li riguardino.

PARTE FINANZIARIA

TITOLO 1: FINANZA E CONTABILITA

CAPO I: LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 64 Finanziamenti

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi regionali, la Comunità Montana ha propria autonome finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. La finanza della Comunità è costituita da:

a) trasferimenti statali;

b) trasferimenti regionali;

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

d) risorse per investimenti.

ART. 65 Bilanci e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità si informa alle disposizioni di legge vigente in materia.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno salvo diverso termine stabilito dalla Legge.

3. Nella redazione e predisposizione dello stesso, vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il bilancio ed i suoi allegati devono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione e vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

5. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché dal bilancio pluriennale, elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.

6. Le bozze di bilancio sono sottoposte ai sensi dell'art. 25 al preventivo esame dei gruppi consigliari.

7. Il bilancio è approvato dal Consiglio della Comunità Montana con le maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

8. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

ART. 66 Conto consuntivo

1. I risultati di gestione attinenti all'entrata e ai costi sostenuti vengono rilevati nel conto consuntivo che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo salvo diverso termine previsto dalla legge.

ART. 67 Servizio di tesoreria

1. La Comunità si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria.

2. La nomina del tesoriere è effettuata dal Consiglio su proposta della Giunta che acquisirà preventivamente le migliori condizioni da parte di idonei istituti bancari informandone preventivamente i capigruppo consiliari.

CAPO II: CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 68 Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto.

2. Il revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

3. Esso dura in carica cinque anni, non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita per una sola volta.

4. Al revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.

ART. 69 Funzioni e responsabilità del revisore

1. Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti della Comunità.

2. Al revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione conciliare che approva il conto consuntivo.

3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (art. 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario, di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, nei riguardi del revisore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e seguenti del C.C. e di altre disposizioni in materia.

ART. 70 Forme di controllo economico interno della gestione

1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:

a) per la rilevazione economica dei costi e di singoli servizi;

b) per la definizione normativa dei rapporti tra revisore ed organi elettivi di governo, organi elettivi di controllo, indirizzo e partecipazione, ed organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore, nei limiti predeterminati dal precedente art. 69.

2. La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione rispetto alla spesa, articolata per settori, programmi ed interventi, nonché la determinazione ed elaborazione di indici di produttività.

3. La Giunta della Comunità Montana, autonomamente o su indicazione del revisore, può individuare "centri di costo" per i quali attivare specifiche forme di rilevazione con controllo diretto di gestione con le modalità di cui all'art. 71.

ART. 71 Metodologia del controllo interno di gestione

1. L'attuazione dei controllo interno della gestione può essere realizzato mediante:

  1. la pianificazione;
  2. la programmazione;

c) la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale;

d) la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti.

2. Dopo l'individuazione di eventuali risultati negativi il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, provvede alla predisposizione dei necessari rimedi a livello organizzativo, programmatorio e di riallocazione delle risorse per determinare un miglioramento dei servizi, o per attuare un processo amministrativo portatore di maggior economicità gestionale.

CAPO III: PROPRIETA IMMOBILIARI

ART. 72 Demanio e patrimonio della Comunità Montana

1. La Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della L. 3.12.1971, n. 1102 e di altre norme in vigore.

2. La disciplina dell'uso di cui all'art. 9 della stessa legge formerà oggetto di apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio.

ART. 73 Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

2. L’ufficio di ragioneria avvalendosi della collaborazione dell'ufficio di piano cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

4. L’attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

PARTE NORMATIVA

TITOLO I: ATTIVITA REGOLAMENTARI

ART. 74 Regolamenti

1. Il Consiglio approva i Regolamenti di propria iniziativa nonché quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto stesso.

2. Prima della loro approvazione gli schemi di regolamento adottati dalla Giunta verranno depositati per 15 giorni presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente e presso i Comuni e del deposito verrà data informazione con avviso pubblico all'albo della Comunità e dei Comuni, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni, memorie e proposte.

3. Il regolamento resterà pubblicato dopo la definitiva approvazione per 15 giorni all'albo della Comunità e dei Comuni e, conseguito il favorevole esame di legittimità da parte dell'organo di controllo, diventerà obbligatorio salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

4. Non sono soggetti alla normativa dei precedenti commi i regolamenti di competenza della Giunta e quelli attinenti all'autonomia organizzativa.

5. I regolamenti di cui al comma 4 sono pubblicati unitamente alla deliberazione di approvazione all'albo della Comunità Montana per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore alla scadenza della pubblicazione stessa, qualora non sia diversamente previsto.

TITOLO II: NORME TRANSITORIE

ART. 75

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente statuto gli organi esecutivi della Comunità continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza.

ART. 76 Entrata in vigore dello Statuto

Lo Statuto della Comunità Montana, adottato approvato a sensi della legge, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO III: NORME DI RINVIO

ART. 77 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia, per le rispettive materie di competenza alla normativa regolamentare di attuazione ed alle leggi.